Benvenuti

Il Java User Group Sardegna è una libera associazione senza scopi di lucro composta da appassionati del linguaggio di programmazione Java.

Le attività del JUG sono atte a favorire l’apprendimento, l’utilizzo e la diffusione del linguaggio Java presso gli iscritti, le aziende e gli enti del territorio regionale.

Devoxx 2009

Anche quest’anno, come ormai d’abitudine, si è tenuta l’edizione 2009 di Devoxx, l’appuntamento annuale della comunità Java in Europa.
Come al solito anche quest’edizione non ha deluso le aspettative con presentazioni di qualità e con speaker di indubbia notorietà.
Ringrazio il Jug Sardegna che anche quest’anno mi ha dato la possibilità di partecipare.
La mia è stata solo una toccata e fuga, e tutto sommato anche piacevole, considerato che quest’anno ad Anversa c’era quasi un clima temperato (intorno ai 13 gradi).
Ho avuto, subito, la fortuna di incontrare, proprio al banco di accoglienza, Stephan Janssen a cui ho portato i saluti di Fabrizio e dell’intero Jug Sardegna.
Stephan mi ha pregato di salutare tutto il Jug da parte sua.
Ritirato il pass ho fatto un giro veloce tra gli espositori presenti quest’anno e devo dire che non ho trovato grandi novità, anzi ho avuto l’impressione che l’atmosfera,
rispetto agli anni passati, fosse un po’ sotto tono.
Sono stato davvero un paio di ore, ma in questo tempo ho avuto la fortuna di vedere la presentazione di Ross Mason e della sua nuova creatura, ossia iBeans.
Devo dire che sono rimasto davvero impressionato dalla semplicità e dalla potenza che questo framework d’integrazione mette a disposizione dello sviluppatore.
Infatti consente, in modo davvero semplice e veloce, di far interagire un’applicazione web o con altre applicazioni web o con servizi esterni.
Ad esempio consente in modo semplice ed immediato di riceve e spedire email, messaggi JMS, sottoscrivere e pubblicare evnti ajax, e tante altre cose ancora.
Per chi voglia approfondire ecco il link: http://www.mulesoft.org/display/IBEANS/Home.
Ho visto poi la presentazione di Roger Kitain riguardo al nuovo component model presente nella specifica 2.0 di JavaServer Faces.
Roger ci ha mostrato quanto sia, abbastanza semplice, creare dei custom component e come aggiungere nuovi comportamenti ai componenti già presenti.
Tutto sommato, anche se davvero breve, la mia gita al Devoxx è stata davvero interessante e come al solito,
me ne torno a casa con il piacere di dover approfondire un bel po’ di conoscenze.

Andrea Bozzoni

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dell’Associazione JUG Sardegna Onlus, in vigore sino al 2012

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione JUG Sardegna Onlus, nominato durante l’assemblea del 18 settembre 2008, era così composto:

  • Nicola Asuni, Consigliere;
  • Massimiliano Dessì, Presidente/Consigliere;
  • Fabrizio Gianneschi, Consigliere**;
  • Nicola Mura, Consigliere;
  • Sandro Pinna, Consigliere.
  • Antonio Pintus, Consigliere;
  • Luca Porcu, Consigliere;

I compiti del Consiglio erano regolamentati all’articolo 12 dello Statuto.


** Non più presidente dal 10.04.2009, a seguito di dimissioni

Very Quick Wiki

Il motore del nostro vecchio sito, dal 2003 al 2014 circa, è stato Very Quick Wiki, nella versione modificata da Luigi Viggiano del JUG Torino e gentilmente fornitaci.
Si tratta di un Wiki scritto interamente in Java (JSP/Servlet), estremamente semplice da installare, configurare e soprattutto usare, che all’epoca risolvette la ns esigenza di andare online in fretta. Soddisfò le nostre esigenze per un po’, ma ben presto, però, si rivelarono numerosi limiti e fummo costretti ad effettuare alcune modifiche agendo direttamente sul codice sorgente.

Negli anni seguenti, con l’esplosione prima dei blog e poi dei social network, il fenomeno dei wiki passò decisamente di moda ed anche il ns sito ne soffrì, rimanendo pressoché immutato sino al 2015, anno in cui passammo a WordPress.

Statuto associazione

Lo Statuto dell’Associazione JUG Sardegna Onlus, in vigore dal 2005 al 2012

Come modificato dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 2006-04-20 negli artt. 4, 10, 16 in modo da renderlo conforme ai requisiti della Legge Regionale Sarda n.39 del 1993-09-13.

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

Ai sensi delle disposizioni vigenti è costituita un’associazione denominata “Java User Group Sardegna Onlus“.
L’Associazione potrà far uso della denominazione abbreviata “JUG Sardegna Onlus“.
L’associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile nonchè dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 2 – Sede

L’associazione ha sede legale in Sestu alla via Fiume n.36, e potrà istituire sedi secondarie e amministrative, per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 – Durata

L’associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea degli associati osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

Articolo 4 – Oggetto associativo

L’associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, ed è apartitica e aconfessionale.
L’associazione si propone di operare nel campo della promozione della cultura, dell’arte e della tecnologia dell’informatica nel settore dell’ICT (Information and Communication Technology), con particolare riferimento alla tecnologia Java(tm).
Tutte le prestazioni fornite dai soci verso e/o per conto dell’Associazione sono da intendersi a titolo gratuito.
L’associazione si prefigge specificatamente di:
– svolgere attività di ricerca e sviluppo software;
– promuovere e diffondere lo studio, l’utilizzo e la ricerca nel settore culturale dell’informatica;
– svolgere attività di formazione e certificazione;
– effettuare pubblicazioni, su qualsiasi media;
– cooperare con altre associazioni o soggetti che abbiano per oggetto attività analoghe o affini a quelle dell’Associazione.
– promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche e sull’utilità ricollegate all’utilizzo e alla valorizzazione delle tecnologie informatiche quali, ad esempio, l’organizzazione di eventi, convegni, corsi, seminari, incontri e dibattiti, anche collaborando con le autorità pubbliche;
– collaborare con i predetti organismi per il conseguimento di un risultato migliore e per migliorare la qualità della vita;
– gestire autonomamente, o in regime di convenzione con enti pubblici, servizi di assistenza diretta all’utilizzo delle predette tecnologie, promuovendone anche la partecipazione alla vita della comunità circostante;
– acquisire, in funzione della realizzazione di progetti fissati, strutture e macchinari da destinare ai predetti scopi;
– mettere a disposizione le strutture e i macchinari di cui al punto precedente, per la valorizzazione di progetti realizzati dall’associazione o da altri organismi che abbiano le medesime finalità;
– gestire attività nell’abito del settore in oggetto da proporsi alle scuole, ad organismi e associazioni che manifestino interesse verso tali argomenti.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, senza che queste diventino prevalenti rispetto a quelle istituzionali.
Le attività dell’Associazione sono proiettate all’esterno: individui, altre associazioni, scuole, università, aziende ed enti, con particolare riguardo al territorio sardo ma non limitandosi ad esso.
Nell’esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l’associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituende al fine di garantire il perseguimento dei fini di utilità sociale.
L’esercizio di attività sprovviste del carattere di utilità sociale è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse l’associazione potrà deliberare l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione al fine di un proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell’oggetto associativo.

Articolo 5 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da – beni immobili e mobili;
– contributi dello Stato e della Regione Sardegna e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
– contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
– elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
– donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;
– quote associative degli aderenti;
– entrate provenienti dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
– ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo associativo nel rispetto della legislazione vigente.
b) I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
c) Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’organo direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
d) La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
e) Fanno parte del patrimonio sociale anche le seguenti risorse:
– Il nome di dominio Internet (attualmente: jugsardegna.org);
– Il sito Web dell’Associazione, (attualmente accessibile da http://www.jugsardegna.org) nonché tutti i servizi in esso ospitati;
– il logo dell’Associazione;
– la mailing list;
– la biblioteca dei libri.
f) L’Associazione si adopererà nel difendere le proprie risorse e tutelarle da eventuali abusi o manomissioni affinché l’utilizzo delle stesse rimanga finalizzato agli scopi indicati nel presente statuto e rispettoso delle leggi dello Stato.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 – Esercizio associativo

L’esercizio associativo si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale, il quale verrà negli stessi termini sottoposto all’assemblea degli associati per la relativa approvazione.

Articolo 7 – Associati

Il numero degli associati è illimitato.
I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Effettivi, Soci Sostenitori e Soci Onorari:
– I Soci Fondatori, indicati nell’atto costitutivo, sono coloro che hanno partecipato alle spese ed alle fasi di costituzione dell’Associazione; fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e vi rimangono sino alle prime elezioni. Per le altre funzioni sono considerati come Soci Effettivi.
– I Soci Effettivi sono tutti gli associati dell’associazione in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni cittadino italiano o straniero può diventare Socio Effettivo, purché riconosca i principi del presente statuto e ottenga l’ammissione del Consiglio Direttivo. Possono partecipare all’Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private. – I Soci Sostenitori sono istituzioni ed organismi pubblici o privati i cui fini risultano in sintonia con quelli dell’Associazione. I Soci Sostenitori contribuiscono, mediante elargizioni libere, a finanziare le attività associative.
– I Soci Onorari sono persone fisiche, la cui nomina è espressa dal Consiglio Direttivo a seguito di particolare autorevolezza, statura morale e/o professionale del soggetto.
Per l’assunzione della qualifica di associato è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e non avere interessi che contrastino con quelli dell’associazione. Per l’ammissione all’associazione è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa.
Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Articolo 8 – Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

Per l’ammissione alla qualità di socio sono richieste:
– la presentazione di una domanda dell’interessato al Consiglio direttivo;
– l’accettazione espressa degli scopi associativi e delle altre norme che regolano la vita associativa come definito dallo Statuto;
– l’iscrizione alla mailing list dell’Associazione e la registrazione nel database ufficiale dei JUG;
– il pagamento della quota associativa, dovuta entro il trentuno Gennaio di ogni anno. Ogni altro contributo economico è volontario e non sarà restituito né rimborsato.
Le domande scritte di ammissione, dirette al Consiglio Direttivo dell’associazione, costituiscono la prima condizione per l’ottenimento della qualifica di associato ma non danno diritto ad alcuna pretesa da parte dell’interessato ove vengano respinte, purché il diniego sia debitamente motivato.
Il vincolo associativo che lega l’associazione all’associato può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, decadenza, esclusione e decesso.
Il recesso è sempre ammesso purché l’associato lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno 3 mesi prima della chiusura dell’anno in corso.
Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti e l’associato sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l’anno successivo.
La decadenza dell’associato è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l’assunzione della relativa qualifica.
L’associato deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante comunicazione tramite email.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’esclusione del associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
b) comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell’associazione;
c) reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell’associazione.
Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all’interessato mediante comunicazione email.
Contro le predette delibere è ammesso ricorso dell’associato al Collegio dei Probiviri, se nominato, o al Consiglio Direttivo entro un mese dal ricevimento della comunicazione delle delibere stesse.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo l’associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata nè l’assegnazione di parte del patrimonio dell’associazione.
Articolo 8 bis
Comunicazioni e rapporti con gli associati
Visti gli scopi e l’oggetto dell’associazione, ogni comunicazione, proposta e ogni altra attività della associazione possono essere pubblicizzati a mezzo dell’utilizzo del sito internet dell’associazione, della mailing list a cui ogni associato è di diritto iscritto e tramite l’utilizzo di email.
Per questo motivo l’associazione verrà dotata di sistemi di comunicazione che permettano di verificare con certezza l’avvenuta informazione dei propri iscritti in relazione alle attività svolte.
Come ulteriore mezzo di comunicazione è inoltre riconosciuta la tecnologia telefonica SMS.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:
a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
d) versare periodicamente la quota associativa annuale.
e) comunicare tempestivamente il proprio indirizzo email, e ogni sua eventuale variazione, al fine di permettere la continua e tempestiva informazione dello stesso per ogni evento e circostanza. Nel caso in cui l’associato ometta di comunicare tempestivamente la propria email, o la sua variazione, non potrà pretendere dall’associazione alcunchè a causa della mancata comunicazione.
Ciascun associato ha diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione ed a intervenire in assemblea purchè in regola con il pagamento della quota associativa.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell’associazione.
E’ altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni che ricoprano la qualifica di soci Fondatori ed Effettivi, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione occasionale alla vita associativa, purché si sia in regola con il pagamento della quota sociale.
Gli eventuali associati minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed in generale il diritto di voto in assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di un’apposita delibera assembleare autorizzativa.
Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, nè di altri cespiti di proprietà dell’associazione.

Articolo 10 – Organi associativi

Sono organi dell’associazione:
a) L’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Per ciò che concerne il Collegio dei Revisori dei Conti, fino a che tale organo non verrà nominato, o in caso di mancata nomina, le sue funzioni verranno svolte da un membro nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
Per ciò che concerne invece le funzioni del Collegio dei Probiviri, fino a che tale organo non verrà nominato, ogni controversia potrà essere decisa ai sensi dell’articolo 19 del presente statuto.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Non è in ogni caso consentito corrispondere, anche in natura, agli amministratori emolumenti individuali di importo annuo superiore al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
E’ invece consentito il rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate.
Per ricoprire le cariche associative è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche all’atto dell’assunzione dell’incarico.

Articolo 11 – Assemblea dei Soci

L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto.
L’assemblea ordinaria degli associati ha i seguenti compiti:
a) approva i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
b) approva gli eventuali regolamenti attuativi del presente statuto o le modifiche di quelli esistenti, così come proposti dal Consiglio Direttivo;
c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
d) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sul trasferimento della sede dell’associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.
L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.
L’assemblea ordinaria potrà altresì essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo e se lo richieda almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
All’assemblea partecipano tutti gli associati iscritti all’associazione.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti.
Per le modificazioni del presente statuto e per lo scioglimento dell’associazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati, sia in prima che in seconda convocazione; ove tale maggioranza non si raggiunga si provvederà a convocare l’assemblea per una terza volta ed essa sarà in tal caso validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
Il quorum deliberativo è in ogni caso pari alla maggioranza dei 2/3 degli associati presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario, per la redazione del verbale di assemblea.
In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, viene presieduta dal vice presidente, se nominato, o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, ove per anzianità si intende non l’età anagrafica ma l’anzianità di iscrizione all’associazione.
Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.
La convocazione dell’assemblea va fatta con avviso pubblico via email almeno 15 giorni prima della data prevista.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web dell’Associazione ed avviso via email ai soci.

Articolo 12 – Consiglio direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabili, su delibera dell’assemblea degli associati, da 3 (tre) a 8 (otto) scelti dall’assemblea fra associati maggiorenni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio senso un Presidente ed un Vice Presidente, i quali sono rieleggibili alla scadenza del proprio mandato.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi, o chi ne faccia temporaneamente le veci, lo ritenga opportuno almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
A tal fine ciascun consigliere dovrà essere debitamente informato mediante invio dell’avviso di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni, è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri, ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati all’assemblea degli associati.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
– elaborare il bilancio consuntivo e preventivo;
– stabilire gli importi delle quote annuali sociali e le modalità di versamento;
– disporre nomine e concedere deleghe per particolari funzioni;
– deliberare in merito all’accettazione, sospensione, espulsione dei soci;
– svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
– può nominare tra i propri componenti un tesoriere.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina il presidente che è anche Presidente dell’associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza, anche in giudizio o di fronte ai terzi, dell’associazione; in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente fra i suoi membri, che resterà in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assente su espressa delega di questo per quanto concerne tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti in Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, ferma restando la maggioranza dei consiglieri eletti dall’assemblea, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui ciò fosse impossibile, sarà compito dell’assemblea degli associati designare i membri necessari.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea dovrà provvedere alla sostituzione integrale del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Collegio dei revisori dei conti

L’assemblea, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.
In tale ipotesi allo stesso sarà rimesso il controllo della gestione dell’associazione.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti direttamente dall’assemblea degli associati.
L’assemblea elegge anche il Presidente del Collegio dei Revisori, scegliendolo fra i suoi membri.
Sia i membri del Collegio che il suo Presidente durano in carica per un triennio.
I criteri di ineleggibilità ed i poteri spettanti al Collegio sono quelli risultanti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 14 – Collegio dei probiviri

L’assemblea, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, e con le modalità previste dal precedente articolo 13, può nominare un Collegio dei Probiviri.
Nel caso sia già nominato il Collegio dei Revisori dei Conti gli stessi membri saranno automaticamente anche membri del Collegio dei Probiviri, rispettando le cariche che essi hanno all’interno dell’organo di controllo.
Il Collegio dei Probiviri è competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli associati e l’associazione o fra gli associati tra loro.
Il Collegio dei Probiviri decide operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito.
Nel caso di nomina del Collegio dei Probiviri non troverà applicazione l’articolo 19 del presente statuto.

Articolo 15 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra gli associati, nonchè stabilire le modalità della liquidazione.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, con l’approvazione di almeno 4/5 dei soci.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Articolo 16 – Sanzioni

a) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
b) In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni, nell’ordine:
* richiamo;
* diffida;
* espulsione dall’Associazione.
c) Tutti i soci possono essere espulsi dall’Associazione per il mancato rispetto dello Statuto e/o a seguito di comportamenti contrari alle norme deontologiche professionali o alle leggi dello Stato e/o delle decisioni prese dagli organi dell’Associazione. In ogni caso, la decisione di espulsione è presa dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta del 50% più 1.
d) Si cessa di essere Socio a seguito di comunicazione di dimissioni, anche per via posta elettronica, inviata entro la scadenza del periodo relativo alla quota associativa regolarmente pagata, ovvero morosità del pagamento della quota associativa.
e) I soci possono, inoltre, ritenersi svincolati a tutti gli effetti dall’Associazione dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello del pagamento dell’ultima quota associativa.

Articolo 17 – Denominazione di onlus

L’associazione si impegna, fin quando gli sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo onlus.

Articolo 18 – Disposizioni transitorie

Il Consiglio Direttivo è inizialmente composto dai soli soci fondatori, che vi permangono sino alle prime elezioni.

Articolo 19 – Clausola Arbitrale

Le controversie tra soci e fra questi e l’associazione sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai primi due. I tre arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 20 – Salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Nel caso in cui qualunque norma di questo Statuto venga ritenuta non valida, illegittima o non applicabile, tale norma dovrà essere modificata quanto basta per renderla valida senza perderne l’intento, oppure dovrà essere eliminata se tale modifica non è applicabile. In ogni caso le restanti norme di questo Statuto rimarranno pienamente in vigore.